Art. 2.
(Messaggi politici autogestiti).

      1. All'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1»;

          c) al comma 4, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»; dopo le parole: «dell'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 1 e» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

 

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          d) al comma 6, dopo le parole: «sono offerti» sono inserite le seguenti: «, per una quota pari al 90 per cento,».